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La mini guida per la super detrazione 110%



Come ogni legge che concede delle agevolazioni, anche il decreto Rilancio ha introdotto il superbonus al 110% mettendo dei paletti ben precisi per poterne usufruire. Ecco, allora, che potrà essere estremamente utile questa guida completa per capire quando si ha diritto alla detrazione, per quali tipi di lavori ed in quali immobili. Serve anche capire nel dettaglio come funziona la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura, per non perdere ogni beneficio.


Va fatta una premessa obbligatoria. L’Agenzia delle Entrate deve ancora far conoscere tutti i dettagli sull’applicazione del superbonus. E anche sui controlli e sulle sanzioni previste per chi cercherà – non mancano mai – di fregare il Fisco cercando di ottenere quello che non gli spetta.


Superbonus 110%: gli interventi trainanti

L’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per usufruire del superbonus del 110% è vincolata alla realizzazione di almeno uno di questi interventi cosiddetti «trainanti», vale a dire necessari per poter ottenere il beneficio, effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021:


cappotto termico, cioè l’isolamento dell’immobile con materiali che rispettino i criteri ambientali minimi;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici con quelli a pompa di calore o con caldaie a condensazione.

Le opere realizzate congiuntamente ad almeno uno di questi interventi già agevolate al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico qualificato o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, potranno beneficiare della detrazione del 110% dall’Irpef o dall’Ires.


Tutti gli interventi antisismici speciali, oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, avranno la detrazione al 110% senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei nuovi interventi trainanti.


Gli impianti solari o fotovoltaici e per i sistemi di accumulo beneficeranno del superbonus del 110% solo se viene fatto almeno uno degli interventi sopra citati, cioè quelli per il risparmio energetico qualificato o per il sisma bonus.


Il cappotto termico

Il decreto Rilancio riconosce il superbonus del 110% per le spese finalizzate alla «coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio». In due sole parole: per il cappotto termico.


Stando a quanto disposto dalla legge sulla definizione di «edificio», il superbonus si può applicare a un fabbricato composto o meno da più unità immobiliari, ma anche a singoli appartamenti inseriti all’interno di condomini grazie ad una coibentazione interna delle superfici.


In attesa di ulteriori chiarimenti, resterebbero escluse dall’agevolazione le falde dei tetti (superfici inclinate), in quanto non esplicitamente citate nel decreto. In tal caso, potrebbero rientrare in modo indiretto, come intervento di riqualificazione energetica e, analogamente, avverrebbe per i serramenti.


I materiali isolanti dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi in edilizia.


Sostituzione degli impianti di riscaldamento nei condomini

Il secondo intervento trainante che dà diritto al superbonus del 110% è quello effettuato sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici) o con impianti di microcogenerazione.


Questa dicitura suggerisce che non basterà cambiare la caldaia ma anche le tubazioni, poiché si parla di «sostituzione di impianti» e non di singole parti.


Sostituzione degli impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari

Si parla della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (compresi quelli ibridi o geotermici), o con impianti di microcogenerazione, come nel caso anteriore, ma per edifici unifamiliari e, quindi, non condominiali. Viene richiesta la ristrutturazione dell’impianto termico, comprensiva di sostituzione del generatore di calore, intervento sulle tubazioni di distribuzione e sostituzione dei terminali di emissione.


Requisiti tecnici

Tutti questi interventi danno diritto al superbonus del 110% se il contribuente presenta:


relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori;

attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori;

attestato di prestazione energetica (l’Ape).

Sarà vincolante per ottenere il bonus che gli interventi comportino un salto di due classi energetiche dell’edificio. Nel caso non fosse possibile, deve essere garantito il passaggio alla classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato della prestazione prima e dopo i lavori rilasciato da un tecnico abilitato come dichiarazione asseverata.


Superbonus 110%: chi ne ha diritto


Condomini

Si può beneficiare del superbonus del 110% nel caso in cui gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni. Le spese vanno ripartite tra i beneficiari finali, vale a dire tra i condòmini, in base ai millesimi posseduti. Possono essere, ad esempio, persone fisiche, professionisti e imprese, comprese le società di persone o capitali. L’agevolazione interessa sia le abitazioni (anche se non sono adibite ad abitazione principale) sia uffici o negozi. L’Agenzia delle Entrate dovrà precisare se rientrano nella categoria soggettiva dei condòmini anche i proprietari di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio, con parti comuni, e se i condòmini potranno beneficiare del superbonus del 110% anche per le spese sulle singole unità immobiliari o solo per le spese sulle parti comuni.


Persone fisiche

Possono ottenere il superbonus del 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. La detrazione comprende anche gli interventi sulle parti comuni se le unità immobiliari si trovano in edifici con più case, uffici o negozi di un unico proprietario e, quindi, non condominiali. Non ci sono vincoli sulla tipologia dell’immobile.


Il superbonus non viene riconosciuto alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale, a meno che si tratti di interventi antisismici o dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.


Si ha diritto, invece, nel caso in cui l’edificio unifamiliare sia adibito ad abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente dimora abitualmente con la sua famiglia ed ha la sua residenza anagrafica. L’abitazione principale rimane tale anche se viene parzialmente affittata e, quindi resta il diritto al superbonus.


Superbonus 110%: gli interventi antisismici

Danno diritto al superbonus del 110% gli interventi antisismici che già oggi godono delle agevolazioni, quindi quelli effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sempre dal 1° luglio al 30 settembre.



Quali lavori

Le opere per le quale si riconosce la detrazione sono quelle finalizzate alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici abitativi.


La detrazione non interessa, invece, gli interventi combinati eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.


Tetto di spesa

Il tetto di spesa è fissato in 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.


I beneficiari

Il superbonus interessa anche gli acquirenti delle nuove unità immobiliari risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa già citato.


Possono beneficiare del superbonus le persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, articoli e professioni. L’agevolazione è valida anche per le seconde case. La detrazione spetta anche a soggetti Ires come gli ex Iacp, alle società aventi le stesse finalità sociali (per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o da loro gestiti per conto dei Comuni) e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.



Il credito d’imposta

Il decreto dà la possibilità o di godere direttamente della detrazione fiscale o di trasformarla in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo all’impresa che effettua i lavori o a terzi.


È anche possibile convertire la detrazione in un pari contributo a mezzo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà, a sua volta, utilizzarlo come credito d’imposta, a sua volta cedibile.


Superbonus 110% e bonus facciate

Non vanno confusi il superbonus del 110% per il miglioramento energetico o antisismico degli edifici ed il bonus del 90% per i lavori sulle facciate. Questi ultimi, però, possono beneficiare della detrazione del 110% se abbinati ad uno degli interventi trainanti già citati, come ad esempio il cappotto termico. A patto che i requisiti e le caratteristiche degli immobili corrispondano in entrambi i casi.


Va ricordato, infatti, che hanno diritto al bonus facciate i contribuenti (anche le imprese e le società, anche se di capitali e soggette all’Ires) e gli edifici che sorgono in zona A o B del Comune in cui si trovano (o strumentali, nel caso delle imprese). La detrazione del 110%, invece, prevede per i fabbricati dei requisiti diversi, come visto in precedenza.



Il superbonus si applica anche a tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato solo se vengono eseguiti congiuntamente almeno uno dei lavori trainanti nel periodo indicato (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).


Superbonus 110%: il credito d’imposta

Abbiamo già parlato del credito d’imposta per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Il concetto per tutti gli altri interventi che riguardano il superbonus del 110% è praticamente identico. Eccolo spiegato in maniera sintetica, in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Uso del credito d’imposta

Chi sostiene delle spese per i lavori tra poco elencati, può optare come alternativa alla detrazione diretta per:


la trasformazione dell’importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito, altri intermediari finanziari);

un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Significa che è possibile effettuare gli interventi anche gratis.


Lavori per cessione del credito o sconto in fattura

Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.


Interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, normalmente agevolati con la detrazione del 50%. Sulle parti comuni condominiali sono compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.


Interventi di efficienza energetica, inclusi quelli per cui è prevista la detrazione del 110%.


Interventi per l’adozione di misure antisismiche, incluse anche in questo caso le spese per cui sarà possibile godere della super detrazione del 110%.


Interventi per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, già in precedenza agevolati dalla legge di stabilità 2020 con il riconoscimento della maxi detrazione del 90% (bonus facciate). Nel caso in cui i lavori sulla facciata siano di isolamento termico con interessamento dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, i contribuenti potranno usufruire della super detrazione del 110%.



Interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli agevolabili al 110% se rispondenti ai requisiti.


Interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, normalmente agevolate con la detrazione del 50%.


Occorrerà fare generalmente riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far riferimento al criterio di competenza.


Modalità per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha creato una piattaforma telematica per la cessione del credito d’imposta a cui il contribuente può accedere per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli.


In seguito all’accettazione, i crediti visibili nel proprio cassetto fiscale sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Altrimenti, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.


La piattaforma è accessibile anche ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per confermare l’opzione per lo sconto già comunicata, tramite la piattaforma stessa, dai soggetti aventi diritto alle relative detrazioni.


ATTUALMENTE LA CESSIONE DEL CREDITO NON E' DISPONIBILE PER LA MANCANZA DI NORME ATTUATIVE


Controlli e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate controllerà tutta la documentazione presentata dal contribuente e relativa ai lavori e ai requisiti che danno diritto al superbonus del 110%. In caso di assenza dei requisiti, provvederà a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni:


  • nei confronti del contribuente;

  • in solido con il fornitore venisse riscontrato il «concorso nella violazione» insieme a chi ha ceduto il credito d’imposta.

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